faq albero della vita
A quale medico è iscritto il minore?
L’affidatario, in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale (L. 149/01, art. 5, comma 1). Se un bambino viene affidato a una famiglia residente nella stessa azienda sanitaria locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico. Qualora l’affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda sanitaria locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l’affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.
Di che importo è e come è stabilito il contributo che deve dare l'ente titolare dell'affido? E' calcolato in base al reddito? Occorre farne richiesta?
La cifra che gli enti titolari corrispondono agli affidatari è concessa indipendentemente dalla loro condizione economica.
Si tratta di una somma mensile necessaria al mantenimento del minore e che viene elargita automaticamente all’esito del provvedimento di affido.
Le variazioni di contributo dipendono dall’entità dell’impegno richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni delle singole amministrazioni comunali.
E' previsto un rimborso spese per eventuali interventi di cura eccezionali che si potessero verificare?
Sì, la legge prevede in favore della famiglia affidataria un rimborso spese per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento. In tal caso occorrerà dimostrare mediante documentazione cartacea le spese sostenute al fine del rimborso.
Sono applicabili agli affidatari le detrazioni d?imposta per carichi di famiglie?
Sì, le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono applicabili agli affidatari se il minore risulta a carico e ciò si evinca dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Tale possibilità deve essere disposta dal giudice tutelare nell’affidamento consensuale e dal tribunale per i minorenni nell’affidamento giudiziario.
Che documentazione ci verrà rilasciata inerente l?affido da presentare quando dovremmo dimostrare il rapporto di affido (alberghi-viaggi-controllo di polizia ecc.)?
L’affido viene formalizzato mediante il c.d. provvedimento di affido che è ratificato dal Giudice Tutelare se si tratta di affido consensuale ovvero reso esecutivo con un decreto del Tribunale per i Minorenni in caso di affido giudiziale.
Il provvedimento di affido consente di giustificare la presenza del minore presso la famiglia in ogni occasione o evenienze poiché attesta l’affidamento del bambino alla famiglia affidataria e contiene
gli elementi più significativi del progetto.
Quanto dura un affido?
La caratteristica dell’affido è la temporaneità pertanto la durata massima è pari a 24 mesi. Tuttavia la durata è prorogabile nell’ipotesi in cui sia necessaria l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
Quali sono le linee da seguire nell?educazione religiosa?
Il rispetto della storia del minore e dell’educazione religiosa ricevuta dalla famiglia d’origine devono essere sempre tenuti in considerazione dalla famiglia affidataria, che dovrà costantemente confrontarsi con gli operatori sociali - soprattutto i mediatori culturali in caso di affido di minori stranieri - al fine di adottare le decisioni più opportune in relazione alle linee guida religiose.
Da chi deve essere firmato il documento per potersi recare all?estero con un minore in affidamento?
La carta d’identità o il passaporto necessari all’espatrio devono essere firmati dai genitori naturali se non decaduti dalla potestà o dal tutore se i genitori naturali non possono esercitare la potestà genitoriale. Le informazioni per ottenere la documentazione necessaria devono essere richieste con almeno due mesi di anticipo ai servizi sociali che si occupano dell’affido.
Quali sono i diritti della famiglia di origine?
A seconda del tipo di affido consensuale o giudiziario la famiglia d’origine avrà dei diversi diritti.
Nella prima ipotesi essendo disponibile all’affido e seguendo il progetto di affido attenendosi alle prescrizioni al fine di proseguire una relazione con la famiglia affidataria, ha il diritto di prendere parte alle decisioni più rilevanti relative alla vita del minore e quindi ad essere consultata dalla famiglia affidataria.
Nell’affido giudiziario pur non avendo acconsentito all’affido ed essendo probabilmente limitata la potestà, il punto di vista genitoriale è comunque da tenere in considerazione, sebbene i servizi sociali esercitino il potere di scegliere per il bene del minore.
Come ci si comporta se il minore in affido scappa da casa?
In caso di allontanamento del minore affidato occorrerà informarne immediatamente i servizi sociali titolari dell’affido ed eventualmente l’associazione che si è occupata dell’affido.
Successivamente si denuncerà la scomparsa ai Carabinieri o alla Polizia specificando gli estremi dell’affido e le modalità dell’allontanamento.
Quando viene inserito il minore nel nucleo familiare?
L’inserimento del minore presso la famiglia affidataria avviene a seguito del c.d. abbinamento, ossia l’incontro tra il minore e la famiglia affidataria che verrà formalizzato mediante il provvedimento di affido convalidato dall’autorità giudiziaria.
Le decisioni riguardo interventi medici, apparecchi ortodontici, occhiali, piccoli interventi chirurgici chi le assume?
Le decisioni non urgenti ma determinanti per la salute del minore devono essere assunte dalla famiglia affidataria previo consenso dei genitori d’origine se non decaduti dalla potestà o del tutore.
Se dovesse succedere un infortunio, incidente, malattia grave e/o improvvisa, intervento chirurgico d?urgenza, o fosse necessario eseguire una trasfusione, chi dovrebbe autorizzarla?
Le decisioni urgenti necessarie per salvaguardare la salute del minore, sono assunte dal genitore affidatario il quale deve darne appena possibile comunicazione al Servizio sociale.
In caso di problemi sanitari/cure chi decide per il bambino?
I problemi di salute ordinari sono gestiti dalla famiglia affidataria che nei confronti dell’autorità sanitaria esercita i poteri connessi alla potestà genitoriale.
E' necessario essere sposati per diventare affidatari?
No, non è necessario che la coppia sia sposata, né che si tratti di una coppia poiché all’affido possono accedere anche persone singole. Ciò che è richiesto è di avere tempo e risorse sufficienti per rispondere alle necessità del minore.
Entrambi siamo separati dai nostri ex coniugi ma non ancora divorziati, ci potrebbero essere dei problemi?
No, la separazione già consente ai singoli soggetti di effettuare scelte autonome e dunque anche decidere di richiedere un affido familiare. L’ex coniuge pertanto non potrà opporre alcun ostacolo alla decisione assunta.
Chi sono le famiglie di origine dei minori affidati?
Sono famiglie, conosciute e seguite dai servizi sociali, con bisogni e difficoltà di tipo diverso, che non riescono da sole a occuparsi dei propri figli in modo adeguato e a offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere. Sono persone che sovente a loro volta hanno ricevuto poco e hanno sofferto; ciò non li facilita nel difficile compito di essere genitori. Il ricevere aiuto da un’altra famiglia nel crescere i propri figli può favorire un loro maggior investimento di energie e un ulteriore stimolo a cercare di affrontare e, per quanto possibile, di risolvere i problemi concreti che sono alla base delle loro difficoltà, migliorando quindi le proprie condizioni di vita. L’inserimento dei bambini nelle famiglie affidatarie è finalizzato anche a creare un contesto in cui la relazione tra il bambino, la sua famiglia di origine e la famiglia affidataria possa consentire il mantenimento della continuità affettiva e culturale.
E' necessario avere rapporti con la famiglia del bambino?
Sì, lo scopo dell’affido è il ritorno del minore presso al famiglia d’origine sicché gli affidatari dovranno oltre che mantenere i contatti con la famiglia d’origine anche conservare la storia del minore e facilitare la relazione tra il minore e la propria famiglia, consentendo telefonate del genitore o visite alla stessa. Per evitare incomprensioni le modalità di relazione vengono definite mediante un’apposita regolamentazione che tiene conto delle esigenze di tutti.
I nostri figli possono non autorizzare l?affido?
No, i figli non possono direttamente non autorizzare l’affido del minore, tuttavia è bene che vi sia il loro consenso per evitare che l’affido non vada a buon fine. Inoltre sia il servizio sociale, sia l’autorità giudiziaria terranno conto del fatto che la famiglia ha dei figli e pertanto ne valuterà anche l’adesione.
I nostri figli possono non autorizzare l?affido?
No, i figli non possono direttamente non autorizzare l’affido del minore, tuttavia è bene che vi sia il loro consenso per evitare che l’affido non vada a buon fine. Inoltre sia il servizio sociale, sia l’autorità giudiziaria terranno conto del fatto che la famiglia ha dei figli e pertanto ne valuterà anche l’adesione.
In caso di incidente domestico, di gioco, di imperizia del minore, quali sono le conseguenze e le azioni che la famiglia affidataria deve prendere in considerazione verso se stessa e verso terzi?
I genitori affidatari sono responsabili civilmente delle azioni di danno commesse dal minore al pari dei genitori naturali i quali sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela che abitano con essi. Tali persone sono libere dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Tuttavia l’assicurazione stipulata dagli Enti titolari, per coprire eventuali danni dei quali può essere vittima il minore o che lo stesso può arrecare a terzi, compresi gli stessi affidatari, li esonera dal risarcimento.
La famiglia affidataria è responsabile penalmente per gli atti illeciti commessi dal minore?
No, la responsabilità penale è personale, pertanto se il minore ha più di quattordici anni sarà l’unico soggetto responsabile per il reato commesso e verrà giudicato dal tribunale per i minorenni.
Chi decide il rientro in famiglia?
Gli operatori sociali responsabili dell’affido relazionano ogni sei mesi all’autorità giudiziaria sull’andamento dello stesso e sui rapporti tra il minore e la famiglia di origine cosicché il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni deciderà quando disporre la cessazione dell’affido e il rientro in famiglia. Il quale avviene nel caso in cui la situazione di temporanea difficoltà della famiglia d’origine viene risolta, oppure nel caso in cui la prosecuzione rechi pregiudizio al minore.
Chi decide che scuola deve fare?
Le decisioni relative al percorso di scolastico, al cambio di classe o di scuola dovranno essere concordate tra gli affidatari, il servizio sociale e la famiglia naturale.
Chi tiene i contatti con i professori?
I genitori affidatari esercitano i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica, pertanto anche il rapporto con i professori è gestito dagli affidatari nell’ambito della quotidiana vita scolastica.
Per le gite scolastiche da chi deve essere firmata l?autorizzazione?
Dai genitori affidatari.
L'affidamento può essere concesso anche ad un single?
Sì, la legge prevede che l’affidamento del minore sia disposto a favore di una famiglia preferibilmente con figli o minori o a persone singole.
Quando termina l'affidamento?
L’affidamento può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato viene risolta dalla famiglia, da sola o con l’aiuto dei servizi, oppure nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.
Ci sarebbero problemi in caso di trasferimento in una città da parte della famiglia affidataria?
Il trasferimento di residenza della famiglia affidataria comporta la modifica dell’ente territoriale competente per l’affido e dunque la necessità di riprendere contatto con il servizio affidi della nuova residenza, inoltre la famiglia affidataria dovrà sempre consentire al minore di tener conto della necessità di mantenere i contatti con la famiglia d’origine per cui si dovrà valutare se lo spostamento non rechi pregiudizio agli incontri.
E' possibile andare dove si vuole? Anche all'estero? Chi ci deve autorizzare?
Sì, è possibile portare il minore in vacanza anche all’estero sempre che ciò sia comunicato al servizio sociale competente e che vi siano i documenti validi per l’espatrio firmati dai genitori naturali o dal tutore.
Come si fa a informarsi per capire meglio il mondo dell'Affido?
Fondazione L’Albero della Vita nell’ambito del Progetto “Per un fratello in più” si occupa di sensibilizzare, cercare, selezionare, formare e sostenere le famiglie affidatarie. Ad oggi ha formato più di 100 famiglie e avviato 60 affidi etero-familiari.
Chi vuole saperne di più può contattare la Dott.ssa Annalisa Ceglia al 3313316525 o scrivere a affidofamiliare.fondazione@alberodellavita.org.
Gli interessati verranno ricevuti per un colloquio conoscitivo e informativo.
Chi decide a quali vaccinazioni sottoporre il minore?
Gli affidatari sono tenuti a provvedere alle vaccinazioni obbligatorie, mentre quelle facoltative dovranno essere concordate di volta in volta con il tutore o chi esercita la potestà e il pediatra del bambino.
Come si diventa famiglie affidatarie?
Ogni realtà prevede un percorso diverso. Fondazione L’Albero della Vita organizza 3 percorsi formativi l’anno ai quali si può accedere dopo un paio di colloqui preliminari. Alla fine l’Equipe dà un rimando al nucleo sull’idoneità e su quale sarebbe l’abbinamento migliore. Fondazione L’Albero della Vita lavora in stretta collaborazione con i servizi sociali e da sempre si distingue per il sostegno che fornisce alla famiglia affidataria: sostegno psicologico per la coppia, educativo per il nucleo compresi i figli naturali, rete mensile e supporto nella mediazione con i servizi sociali).
Che età hanno i minori che vanno in affido?
L’affido è applicabile per tutti i minori, da 0 a 18 anni. Nella nostra esperienza l’età media è quella della fascia scuola elementare/media.





seguici su: