“La filantropia corporate è un investimento nella protezione di risorse scarse e difficilmente imitabili dai concorrenti, quali la fiducia e il consenso dei propi stakeholder.”

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I nostri progetti d’amore per i bambini sono presenti nella maggioranza delle regioni in italiane e nel Sud del mondo. Insieme possiamo valutare il progetto più vicino alla comunità di riferimento della tua azienda, coinvolgere i collaboratori e dare la giusta visibilità al vostro impegno. Siamo il partner sociale ideale per la tua azienda.

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Cosa possiamo fare insieme:

Scegli il progetto che più ti rappresenta per investire le risorse della tua azienda e affidati alla nostra professionalità anche per un eventuale supporto alla comunicazione e agli eventi che intendi organizzare. È un modo anche per incrementare il valore di responsabilità sociale delle tua azienda.

Per informazioni scrivi a info@alberodellavita.org oppure compila il form sottostante.

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    Le buone Aziende si vedono dal Cuore

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    La Fondazione L’Albero della Vita è ONLUS ex art. 10 D.Lgs 460/97 iscritta all’omologa anagrafe unica. In quanto ONLUS, le persone fisiche e le persone giuridiche possono detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a favore della nostra fondazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge. Fondazione, come previsto, dichiara di tenere  scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

    Per le persone fisiche: detrazione IRPEF pari al 30% dell’erogazione per un importo complessivo non superiore a euro 30.000 (comma 1 art. 83 Dlgs 117/2017 – comma 1 art. 104 Dlgs 117/2017);

    Per le persone fisiche, enti e società: deducibilità delle erogazioni, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, se la deduzione supera il reddito complessivo netto l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto periodo, fino a concorrenza del suo ammontare  (comma 2 art. 83 Dlgs 117/2017 – comma 1 art. 104 Dlgs 117/2017). Per le erogazioni in denaro, l’agevolazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali, nonché altri sistemi che ne garantiscono la tracciabilità previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

    Le agevolazioni (detrazione / deduzione) non sono tra loro cumulabili.