L’affido è uno dei modi più concreti ed efficaci per aiutare un bambino la cui famiglia si trova in difficoltà. Consiste nell’accoglierlo temporaneamente nella propria casa, dandogli l’affetto e la serenità di cui ha bisogno per crescere. Con l’affido familiare il bambino è accolto nel contesto di vita della famiglia affidataria per un periodo di tempo limitato, durante il quale mantiene rapporti, regolati dai servizi sociali, con la famiglia d’origine.
Di seguito puoi trovare un elenco di domande frequentemente vengono fatte per approfondire il tema dell’affido familiare:
La caratteristica dell’affido è la temporaneità pertanto la durata massima è pari a 24 mesi. Tuttavia la durata è prorogabile nell’ipotesi in cui sia necessaria l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
No, non è necessario che la coppia sia sposata, né che si tratti di una coppia poiché all’affido possono accedere anche persone singole. Ciò che è richiesto è di avere tempo e risorse sufficienti per rispondere alle necessità del minore.
Sì, lo scopo dell’affido è il ritorno del minore presso al famiglia d’origine sicché gli affidatari dovranno oltre che mantenere i contatti con la famiglia d’origine anche conservare la storia del minore e facilitare la relazione tra il minore e la propria famiglia, consentendo telefonate del genitore o visite alla stessa. Per evitare incomprensioni le modalità di relazione vengono definite mediante un’apposita regolamentazione che tiene conto delle esigenze di tutti.
A seconda del tipo di affido consensuale o giudiziario la famiglia d’origine avrà dei diversi diritti. Nella prima ipotesi essendo disponibile all’affido e seguendo il progetto di affido attenendosi alle prescrizioni al fine di proseguire una relazione con la famiglia affidataria, ha il diritto di prendere parte alle decisioni più rilevanti relative alla vita del minore e quindi ad essere consultata dalla famiglia affidataria. Nell’affido giudiziario pur non avendo acconsentito all’affido ed essendo probabilmente limitata la potestà, il punto di vista genitoriale è comunque da tenere in considerazione, sebbene i servizi sociali esercitino il potere di scegliere per il bene del minore.
L’affido è applicabile per tutti i minori, da 0 a 18 anni. Nella nostra esperienza l’età media è quella della fascia scuola elementare/media.
L’affidatario, in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale (L. 149/01, art. 5, comma 1). Se un bambino viene affidato a una famiglia residente nella stessa azienda sanitaria locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico. Qualora l’affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda sanitaria locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l’affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.
La cifra che gli enti titolari corrispondono agli affidatari è concessa indipendentemente dalla loro condizione economica. Si tratta di una somma mensile necessaria al mantenimento del minore e che viene elargita automaticamente all’esito del provvedimento di affido. Le variazioni di contributo dipendono dall’entità dell’impegno richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni delle singole amministrazioni comunali.
Sì, la legge prevede in favore della famiglia affidataria un rimborso spese per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento. In tal caso occorrerà dimostrare mediante documentazione cartacea le spese sostenute al fine del rimborso.
Sì, le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono applicabili agli affidatari se il minore risulta a carico e ciò si evinca dal provvedimento dell’autorità giudiziaria. Tale possibilità deve essere disposta dal giudice tutelare nell’affidamento consensuale e dal tribunale per i minorenni nell’affidamento giudiziario.
L’affido viene formalizzato mediante il c.d. provvedimento di affido che è ratificato dal Giudice Tutelare se si tratta di affido consensuale ovvero reso esecutivo con un decreto del Tribunale per i Minorenni in caso di affido giudiziale. Il provvedimento di affido consente di giustificare la presenza del minore presso la famiglia in ogni occasione o evenienze poiché attesta l’affidamento del bambino alla famiglia affidataria e contiene gli elementi più significativi del progetto.
L’inserimento del minore presso la famiglia affidataria avviene a seguito del c.d. abbinamento, ossia l’incontro tra il minore e la famiglia affidataria che verrà formalizzato mediante il provvedimento di affido convalidato dall’autorità giudiziaria.
L’affidamento può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato viene risolta dalla famiglia, da sola o con l’aiuto dei servizi, oppure nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.
Ogni realtà prevede un percorso diverso. Noi organizziamo 3 percorsi formativi l’anno ai quali si può accedere dopo un paio di colloqui preliminari. Alla fine l’Equipe dà un rimando al nucleo sull’idoneità e su quale sarebbe l’abbinamento migliore.
Fondazione L’Albero della Vita lavora in stretta collaborazione con i servizi sociali e da sempre si distingue per il sostegno che fornisce alla famiglia affidataria: sostegno psicologico per la coppia, educativo per il nucleo compresi i figli naturali, rete mensile e supporto nella mediazione con i servizi sociali).
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