Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 17.01.2019 il Decreto che introdurrà il Reddito di Cittadinanza, che andrà a sostituire il Reddito di Inclusione come misura nazionale di contrasto alla povertà. Siamo impegnati a seguire puntualmente l’iter del provvedimento, che avrà profondi risvolti nelle politiche pubbliche di contrasto alla povertà.

Abbiamo dato il nostro contribuito, anche attraverso l’adesione a l’Alleanza contro la Povertà, al disegno del Reddito di Inclusione, lo strumento approvato nel 2017 e attualmente in vigore, grazie alla propria lunga esperienza di lavoro nel contrasto alla povertà minorile, in particolare con il progetto Varcare la Soglia.

Qui sotto forniamo una prima tabella comparativa dei due strumenti, dove sono messe in evidenza le differenze e i cambiamenti in arrivo.

A questo link è possibile scaricare il confronto tra il REI ed il Reddito di Cittadinanza > Download PDF

Proseguiremo dando conto del dibattito parlamentare e delle modifiche che verranno apportate in sede di conversione in legge del decreto.

Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il REI si compone di due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) e un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Il reddito di cittadinanza è l’aiuto economico che il governo intende destinare a 5,5 milioni di italiani che si trovano privi di reddito o che hanno redditi troppo bassi. Il Reddito di cittadinanza è quindi lo strumento scelto come misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale e come promozione del diritto al lavoro e della formazione professionale attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale di tutte le persone a rischio emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Confronto fra Reddito di Inclusione e Reddito di Cittadinanza

REDDITO DI CITTADINANZA

REDDITO DI INCLUSIONE

N.B. Per nuclei familiari composti esclusivamente da persone con più di 67 anni (adeguata ogni anno agli incrementi della speranza di vita), si denomina PENSIONE DI CITTADINANZA e ha alcune diverse caratteristiche.

Misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

Livello essenziale delle prestazioni.

Livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Povertà.

Nessuna definizione di povertà (rinvio a requisiti).

Definizione di povertà: condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non permette di disporre dell’insieme dei beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitosa (rinvio a requisiti a soli fini Rei).

REQUISITI DI RESIDENZA e SOGGIORNO:

  • Cittadino italiano o di Paese facente parte dell’Unione Europea, o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Residente in Italia in via continuativa da almeno 10 anni.

REQUISITI DI RESIDENZA E SOGGIORNO:

  • Cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (*per ottenere il quale è necessaria la residenza in Italia da almeno 5 anni)
  • Residente in Italia in via continuativa da almeno 2 anni.

REQUISITI REDDITUALI:

Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  1. un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 9.360
  2. un valore del reddito familiare   non superiore a 6.000 euro (7560 euro per pensione di cittadinanza). La soglia è aumentata a 9.360 euro se il nucleo familiare vive in affitto.

REQUISITI REDDITUALI:

Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  1. un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
  2. un valore dell’ISRE non superiore ad euro 3.000.

N.B. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM n. 159/2013; in tutti gli altri casi, l’ISEE è calcolato in via ordinaria ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, dello stesso DPCM.

N.B. L’ISRE è l’Indicatore della Situazione Reddituale ai fini ISEE diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

DEFINIZIONE DI REDDITO:

Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), secondo art. 4 comma 2 del Regolamento ISEE, AL NETTO dei trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE ma inclusivo del valore annuo dei  trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, esclusi: le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, gli arretrati, le riduzioni alla compartecipazione del costo dei servizi, le erogazioni sostitutive dei servizi, le spese assistenziali rendicontate, il BONUS BEBE’,  il REI e misure regionali se in convenzione, il RdC).

DEFINIZIONE DI REDDITO:

Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), secondo art. 4 comma 2 del Regolamento ISEE.

[Redditi ordinari più trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (salvo se afferenti invalidità e non autosufficienza)].

REQUISITI PATRIMONIALI:

  • valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.
  • valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo e di ulteriori 5.000 euro per ogni componente con disabilità.

N.B. Si fa solo riferimento all’ISEE che prevede (comma 6) che dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

REQUISITI PATRIMONIALI:

  • valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro.
  • valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro.

N.B. Patrimonio immobiliare determinato ai sensi dell’art 5 commi 4 e 5 del Regolamento ISEE (escluso comma 6, quindi no detrazione franchigie)

BENI DUREVOLI E INDICATORI TENORI DI VITA:

  • nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, oppure autoveicoli di cilindrata superiore ai 1600 cc o motoveicoli superiori ai 250 cc immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti (fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli  per  cui  è  prevista  una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità  di navi  e  imbarcazioni da diporto.

BENI DUREVOLI E INDICATORI TENORI DI VITA:

  • nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli  per  cui  è  prevista  una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità  di navi  e  imbarcazioni da diporto.

ESCLUSIONI:

  • Soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
  • Nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

ESCLUSIONI:

Il ReI non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

SCALA DI EQUIVALENZA:

  • 1 per il primo componente, incrementato di 0,4 per ogni componente di età maggiore ai 18 anni e di 0,2 per ogni componente minorenne, fino a un massimo di 2,1.

SCALA DI EQUIVALENZA:

Quella dell’allegato 1 del DPCM N. 159 del 5 dicembre 2013 (ISEE) senza maggiorazioni:

  • 1
  • 1,57
  • 2,04
  • 2,46
  • 2,85

Per ulteriori componenti si aggiunge 0,35.

BENEFICIO ECONOMICO:

  • – una componente ad integrazione del reddito del nucleo familiare, pari a 6.000 euro l’anno moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza (7.560 euro per pensione di cittadinanza);
  • – una componente riservata ai nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo indicato nel contratto di locazione, fino a un massimo di 3.360 euro l’anno (1.800 euro per pensione di cittadinanza);
  • – una componente riservata ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, pari alla rata mensile del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro l’anno.

N.B. Il beneficio non può in ogni caso superare 9.360 euro annui moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza (max 15.656 euro), ridotto per il valore del reddito familiare, e non può essere inferiore a 480 euro l’anno.

N.B.

Con decreto del Ministero del Lavoro entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.L. sono stabilite modalità di erogazione del beneficio suddiviso per tutte le persone in età maggiorenne del nucleo familiare. La pensione di cittadinanza è divisa in parti uguali tra i componenti del nucleo.

N.B. Il beneficio economico è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. Con decreto del Ministero del lavoro, da adottarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla carta RdC, si verifica la fruizione del beneficio entro i termini sopra indicati, le possibili eccezioni, le eventuali penalizzazioni in termini di riduzione del beneficio, nei limiti del 20% dello stesso, nella mensilità successiva a quella in cui non è stato interamente speso. Ogni 6 mesi si deduce quanto non speso nei 6 mesi precedenti, fatta eccezione per una mensilità.

BENEFICIO ECONOMICO:

– una componente ad integrazione del reddito del nucleo familiare, pari a 3.000 euro l’anno moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo. In sede di prima applicazione, l’importo è moltiplicato per 75% e non può eccedere l’importo dell’assegno sociale incrementato  del 10% (pari a 6.477,90 euro l’anno);

– una componente di servizi alla persona identificata nel piano personalizzato redatto dai servizi sociali.

In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali, il valore del REI è ridotto del valore di questi trattamenti, eccetto: quelli non sottoposti a prova dei mezzi, gli arretrati, le indennità per i tirocini per l’inclusione, le misure individuate nel piano personalizzato a valere su fondi comunali o di ambito territoriale, le riduzioni alla compartecipazione del costo dei servizi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese, le erogazioni sostitutive dei servizi.

In presenza di redditi del nucleo familiare, il beneficio, eventualmente così ridotto dalle altre prestazioni assistenziali, è ridotto dell’ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore.

DURATA:

18 mesi, con sospensione di 1 mese. Rinnovabile senza limite massimo.

(N.B. Non c’è sospensione per pensione di cittadinanza).

DURATA:

18 mesi, trascorsi i quali viene sospeso per 6 mesi, per poi essere riattivato per un massimo di ulteriori 12 mesi (modificabile da Piano annuale povertà).

COMPATIBILE CON ATTIVITA’ LAVORATIVA:

Sì.

Se varia situazione occupazionale mentre è in corso erogazione RdC, si considera il maggior reddito da lavoro per l’80% (finché non rientra nella dichiarazione annuale dell’Isee). Se varia per avvio attività autonoma, il beneficio rimane lo stesso per ulteriori 2 mesi.

COMPATIBILE CON ATTIVITA’ LAVORATIVA:

Sì.

FUNZIONAMENTO

Il RdC può essere richiesto, dopo il giorno 5 di ogni mese, presso Poste Italiane, anche con modalità telematiche. Può altresì essere richiesto presso i Centri di Assistenza Fiscale previo convenzionamento con l’INPS. Le domande devono essere inviate all’INPS entro 10 gg. dalla richiesta.

Entro 5 gg., l’INPS verifica i requisiti e riconosce il beneficio entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

La verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, in attesa del completamente dell’Anagrafe Nazionale, resta in capo ai Comuni, che la comunicano all’INPS tramite piattaforma.

Il beneficio economico è erogato tramite emissione di carta elettronica (Carta Rdc).

Il richiedente e gli altri membri del nucleo maggiorenni, entro 30 gg. dal riconoscimento del beneficio, rilasciare dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, tramite sito, CPI o patronati (in ogni caso non oltre 30 giorni dal primo colloquio presso il CPI).

Sempre entro 30 gg. dal riconoscimento del beneficio, il richiedente è convocato dai Centri per l’Impiego nel caso in cui appartenga ad un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente tenuto agli obblighi (maggiorenne, non già occupato e non frequentante un regolare corso di studi o di formazione) e in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

  • assenza di occupazione da non più di 2 anni;
  • età inferiore ai 26 anni;
  • essere beneficiario di NASPI o altro ammortizzatore per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di 1 anno;
  • aver sottoscritto un Patto di servizio (D.lgs. n. 150/2015) in corso di validità presso i CPI.

I CPI procedono a individuare i beneficiari del nucleo esonerati dagli obblighi per compiti di cura.

I richiedenti che appartengono a nuclei in cui non v’è presenza di persone con i predetti requisiti, è convocato entro 30 giorni dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni.

Gli interventi e i servizi sociali sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche nei confronti di chi sottoscrive il Patto per il lavoro.

N.B. Se dopo 30 giorni dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, il beneficiario non viene convocato dal CPI, l’Anpal invia entro 30 giorni le credenziali per l’accesso alla procedura telematica di profilazione.

FUNZIONAMENTO:

Il Rei può essere richiesto attraverso i PUNTI DI ACCESSO identificati dai Comuni coordinati negli Ambiti territoriali, e dotati di personale qualificato; è verificato e riconosciuto dall’INPS ed è erogato per la parte economica tramite uno strumento di pagamento elettronico fornito da Poste Italiane.

La domanda deve essere trasmessa dai Comuni all’INPS entro 15 gg. L’INPS deve verificare i requisiti entro 5 gg. In caso di esito positivo, i servizi sociali entro 25 gg. dalla presentazione della domanda programmano l’analisi preliminare (colloqui con il nucleo familiare).  Se la situazione di povertà emerge come esclusivamente dipendente dalla situazione lavorativa, il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio o dal programma di ricerca intensiva di occupazione (D.Lgs. n.150/2015), redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato. Se non già stipulato, i servizi sociali contattano il CPI competente che entro 20 gg. deve comunicare ai servizi sociali l’avvenuta sottoscrizione.

Laddove, in esito all’analisi preliminare, emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, è costituita una équipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione.

In assenza di bisogni complessi, al progetto personalizzato provvede direttamente il servizio sociale.

In esito alla valutazione multidimensionale, è definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro venti giorni lavorativi. Entro lo stesso termine, la medesima sottoscrizione è comunicata dagli ambiti territoriali all’INPS ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI. In assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI non è erogato, fatto salvo che in sede di prima applicazione (anno 2018) sono stati previsti 6 mesi di tempo per la comunicazione all’INPS.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI:

Gli obblighi riguardano i componenti del nucleo che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione.

Non riguardano i pensionati e comunque coloro che hanno più di 65 anni e i componenti con disabilità secondo Legge n. 68/1999 (fatta salva disciplina collocamento mirato).

Possono essere esonerati anche i componenti con carichi di cura in riferimento alla presenza nel nucleo di soggetti minori di 3 anni o con disabilità grave o non autosufficienza secondo norme Isee (principi e modalità di valutazione rinviati a regolamento con accordo Conferenza Unificata).

Per tutti, eccetto esonerati:

– Rendere immediata disponibilità al lavoro (art. 19 D. Lgs. n. 150/2015);

Per coloro che hanno i requisiti per essere chiamati da CPI:

– Sottoscrivere il Patto per il Lavoro nelle forme del Patto di Servizio di cui al D. Lgs. n. 150/2015 integrato dalle seguenti condizioni:

  1. a) obbligo di collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio di competenze;
  2. b) accettare espressamente gli obblighi e, in particolare: registrarsi sul SIUPL e consultare quotidianamente l’apposita piattaforma digitale dedicata al RdC; svolgere ricerca attiva del lavoro secondo il diario delle attività settimanali stabilito; accettare corsi di formazione o riqualificazione o auto-imprenditorialità; sostenere i colloqui psicoattitudinali e i colloqui finalizzati all’assunzione; accettare almeno 1 di 3 offerte di lavoro congrue (dopo 12 mesi va accettata la prima offerta congrua).

N.B. E’ congrua un’offerta definita secondo l’art. 25 del D. Lgs. n. 150/2015 integrata dalle seguenti condizioni:

  • nei primi 12 mesi: entro 100 km o raggiungibile con 100 minuti di trasporto pubblico in caso di prima offerta; entro i 250 km in caso di seconda offerta; in tutto il territorio nazionale in caso di terza offerta;
  • dopo 12 mesi, entro i 250 km. in caso di prima e seconda offerta; in tutto il territorio nazionale in caso di terza offerta;
  • in caso di rinnovo del beneficio, in tutto il territorio nazionale anche in caso di prima offerta;
  • se nel nucleo familiare sono presenti disabili (norme Isee), il limite massimo è quello di 250 km.
  • chi accetta offerta oltre i 250 km, riceve per ulteriori 3 mesi il beneficio a titolo di compensazione delle spese di trasferimento, incrementati a 12 mesi se nel nucleo sono presenti minorenni o disabili.

Per coloro che non hanno i requisiti per essere chiamati da CPI e vengono quindi chiamati dai Comuni:

– seguire l’iter previsto dalla legge di istituzione e disciplina del REI (non chiara però scadenza per presentazione progetto personalizzato).

Per tutti (per esonerati è facoltativo):

– In coerenza con il proprio profilo, il beneficiario deve dare la disponibilità alla partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, per un numero di ore non superiore alle 8 settimanali.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI:

I nuclei familiari sono obbligati a rispettare il progetto personalizzato, che include impegni a svolgere specifiche attività:

  1. a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza è mensile, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato;
  2. b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alle attività di cui all’articolo 20, comma 3, del D. Lgs. n. 150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio ovvero al programma di ricerca intensiva di occupazione del medesimo decreto legislativo e, in caso si rendano necessarie opportune integrazioni, è redatto in accordo con i competenti centri per l’impiego;
  3. c) frequenza e impegno scolastico;
  4. d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari.

I componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato.

OBBLIGHI DEI SERVIZI:

Centri Per l’Impiego: individuano i componenti esonerati dagli obblighi. Favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro,  effettuano il bilancio delle competenze, di orientamento e di aiuto alla ricerca del lavoro, costituiscono lo Sportello Azienda e gestiscono gli incentivi, fissano gli incontri tra aziende e lavoratori e orientano i lavoratori ai corsi di formazione.

Servizi sociali: per i beneficiari ad essi indirizzati, come per il REI.

OBBLIGHI DEI SERVIZI:

Il progetto personalizzato deve individuare, oltre agli impegni dei beneficiari, gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere e i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico.

Il progetto personalizzato è definito con la più ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione, nonché promuovendo, laddove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei minorenni per la parte del progetto a loro rivolto.

CONTROLLO PERIODICO DEI REQUISITI:

I requisiti economici di accesso al RdC si considerano posseduti per la durata dell’attestazione Isee in vigore al momento della presentazione della domanda e sono verificati solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l’Isee alla scadenza di validità.

Gli altri requisiti si considerano posseduti fino a comunicazione contraria delle amministrazioni competenti.

CONTROLLO PERIODICO DEI REQUISITI:

Controllo da parte INPS ogni tre mesi.

Obbligo di aggiornamento Isee alla scadenza di validità.

SANZIONI:

Chiunque con dolo fornisca dati o notizie non rispondenti al vero, incluso l’occultamento di redditi e patrimoni ai fini ISEE o di dichiarazioni fiscali, al fine di ottenere il RdC, di cui altrimenti non sarebbe stato beneficiario, viene punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

Chi non comunica la variazione di reddito e patrimonio entro i termini previsti per non decadere dal beneficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

In entrambi i casi si aggiunge la decadenza dal beneficio, il recupero di quanto indebitamento percepito, l’impossibilità di rifare richiesta prima di 10 anni.

E’ disposta la decadenza in caso di mancata sottoscrizione degli obblighi, di mancata partecipazione a formazione e politiche attive, di mancata partecipazione ai progetti di lavoro dei Comuni, non accettazione di almeno una di 3 offerte congrue di lavoro e la prima offerta in caso di rinnovo; mancata comunicazione delle variazioni del nucleo familiare o della DSU, e per il beneficiario che venga trovato dalle ispezioni a svolgere lavoro irregolare o lavoro autonomo non dichiarato.

Sono previste decurtazioni delle mensilità come sanzioni in caso di mancata presentazione alle convocazioni, mancata partecipazione all’orientamento, mancato rispetto degli obblighi inseriti nel Progetto Personalizzato del Patto di inclusione.

I CPI e i Comuni comunicano alle piattaforme informatiche le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni.

[Responsabilità disciplinare e contabile dei soggetti preposti].

SANZIONI:

Sono previste decurtazioni delle mensilità fino alla decadenza come sanzioni in caso di mancata presentazione alle convocazioni e mancata partecipazione all’orientamento.

E’ prevista la decadenza (per gli interessati, anche la decadenza dallo stato di disoccupazione) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, ovvero di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua (art. 25 D. Lgs. 150/2015).

E’ previsto il richiamo formale, la sospensione e poi la decadenza per il mancato rispetto degli impegni specificati nel progetto personalizzato.

Nel caso in cui si accerti una discordanza tra le componenti reddituali e patrimoniali effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU:

– se l’effetto sia stato il percepimento del beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, si applica una sanzione graduale che va da una a due mensilità fino alla decadenza.

– se l’effetto sia stato il percepimento illegittimo del beneficio, altrimenti non spettante, ferma restando la restituzione dell’indebito e la decadenza dal beneficio, si applica una sanzione modulata secondo la gravità della discordanza (da un minimo di 100 a un massimo di 3.000 euro).

CARTA RDC

Oltre che per l’acquisto dei generi previsti dalla Carta Acquisti (D.L. n.112/2008), si possono prelevare contanti fino a un massimo di 100 euro al mese moltiplicati per la scala di equivalenza. Si può altresì effettuare bonifici mensili di pagamento del canone di locazione o della rata di mutuo.

Con decreto del MLPS possono essere individuati nuove possibilità e nuovi limiti.

Le movimentazioni sono messe a disposizione delle piattaforme, per il tramite del MEF.

E’ vietato utilizzare il beneficio per giochi che prevedano vincite in denaro.

Non sarà possibile ritirare le carte RdC nei primi 5 giorni di ogni mese.

CARTA REI 

Oltre che per l’acquisto dei generi previsti dalla Carta Acquisti (D.L. n.112/2008), si possono prelevare contanti fino a metà del beneficio massimo attribuibile.

AGEVOLAZIONI TARIFFE (ELETTRICITA’ E GAS)

Sì. In automatico.

AGEVOLAZIONI TARIFFE (ELETTRICITA’ E GAS)

Sì. In automatico.

SISTEMI INFORMATICI

Saranno costituite due piattaforme, una all’interno del SIUPL (Politiche attive) e una all’interno del SIUSS (Servizi sociali), per mettere in comunicazione i dati di INPS, Centri Impiego e Agenzie private, Comuni, Anpal e Ministero del Lavoro (serve piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme di Anpal e MLPS).

L’Agenzia per le entrate e la Guardia di Finanza possono accedere al SIUSS.

SISTEMI INFORMATICI

Piattaforma INPS

Casellario Assistenza (poi SIUSS)

INCENTIVI ALLE IMPRESE

I datori di lavoro privati che comunicano alla piattaforma digitale del RdC la disponibilità dei posti vacanti, hanno diritto ai seguenti incentivi:

– in caso di assunzione di un beneficiario RdC a tempo indeterminato, anche attraverso un’Apl privata, può usufruire di uno sgravio contributivo pari all’ammontare del beneficio spettante per 18 mesi all’interessato, dedotto quanto già erogato (comunque non meno di 5 mesi). In caso il beneficiario RdC sia già in rinnovo, lo sgravio è pari a un contributo fisso di 5 mesi. Lo sgravio non può comunque eccedere il totale dei contributi previdenziali e assistenziali. In caso di licenziamento il datore di lavoro deve restituire l’incentivo fruito più le sanzioni, salvo per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di stipulare presso il Cpi un Patto di formazione.

Se l’assunzione avviene tramite Agenzia privata accreditata, l’importo viene diviso tra questa e il datore di lavoro.

Gli Enti di formazione possono stipulare i Patti di formazione e accedere alla metà degli sgravi nel caso in cui il beneficiario venga assunto alla fine del percorso formativo (l’altra metà va al datore di lavoro). In caso il beneficiario RdC sia già in rinnovo, lo sgravio è pari a un contributo fisso di 6 mesi.

In tutti questi casi l’accesso agli sgravi è possibile solo se il datore di lavoro può dimostrare un incremento dei dipendenti a tempo indeterminato o la sostituzione di un lavoratore uscito per pensionamento.

Ai beneficiari di RdC che attivano un’attività lavorativa autonoma, spettano 6 mensilità del beneficio a titolo di incentivo.

INCENTIVI ALLE IMPRESE

Non previsti.

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (D. Lgs. 150/2015)

In sede di prima applicazione e comunque non oltre il  2021, il beneficiario tenuto a stipulare il Patto per il lavoro, entro 30 gg. dal ricevimento del beneficio riceve l’Assegno di Ricollocazione (art. 23 d.lgs. n. 150/2015, con alcuni obblighi integrativi). Nei successivi 30 gg. i beneficiari devono scegliere il soggetto erogatore del servizio (che ha durata di 6 mesi + altri possibili 6). Se dopo 30 gg. il soggetto erogatore non si è attivato, il beneficiario è tenuto a cambiarlo.

Importo e modalità da definire con delibera Anpal.

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (D. Lgs. 150/2015)

Previsto l’accesso per tutti i beneficiari del Rei.

COINVOLGIMENTO TERZO SETTORE

Rinvio a normativa Rei in caso di Patto di Inclusione.

Rete della protezione e dell’inclusione sociale

COINVOLGIMENTO TERZO SETTORE

I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla povertà. L’attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le équipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. Sono in particolare promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l’accesso al ReI dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni.

Rete della protezione e dell’inclusione sociale

Osservatorio sulla povertà

COINVOLGIMENTO ALTRI LIVELLI DI GOVERNO

– Comuni: verificano requisiti di residenza e soggiorno; gestiscono i Patti di Inclusione; mettono in campo (entro 6 mesi dalla approvazione del decreto) i progetti utili alla collettività in cui impiegare i beneficiari comunicando gli stessi e l’assolvimento degli obblighi connessi  alla piattaforma del MLPS .

– Rete per la protezione e l’inclusione sociale. 

COINVOLGIMENTO TERZO SETTORE

I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla povertà. L’attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le équipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. Sono in particolare promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l’accesso al ReI dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni. Rete della protezione e dell’inclusione sociale Osservatorio sulla povertà

MONITORAGGIO

L’Inps invia al Ministero del Lavoro e al MEF entro il 10 di ogni mese la rendicontazione delle domande accolte, relativa al mese precedente.

Il Ministero del Lavoro predispone un Rapporto annuale  di monitoraggio sull’applicazione del Rdc.

MONITORAGGIO

L’Inps invia al Ministero del Lavoro e al MEF entro il 10 di ogni mese la rendicontazione delle domande accolte, relativa al mese precedente.

Il Ministero del Lavoro, sentito il Comitato per la lotta alla povertà, predispone un Rapporto annuale  di monitoraggio sull’applicazione del Rei.

Il Ministero del Lavoro è responsabile della valutazione del Rei (anche avvalendosi di INAPP)

PROGRAMMAZIONE

Atti regionali.

PROGRAMMAZIONE

Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

Piani o atti regionali.

Piani di Zona.

COINVOLGIMENTO ALTRI LIVELLI DI GOVERNO

Comuni: verificano requisiti di residenza e soggiorno; gestiscono i Patti di Inclusione; mettono in campo (entro 6 mesi dalla approvazione del decreto) i progetti utili alla collettività in cui impiegare i beneficiari comunicando gli stessi e l’assolvimento degli obblighi connessi alla piattaforma del MLPS . – Rete per la protezione e l’inclusione sociale.

COINVOLGIMENTO ALTRI LIVELLI DI GOVERNO

Comuni: sono, con l’INPS, i soggetti attuatori della misura. – Regioni: ruolo di programmazione e raccordo con Ministero. Esercitano tutoraggio o poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni in caso di grave inadempienza. Possono firmare Convenzioni con il Ministero per integrare il REI con proprie misure. – Rete per la protezione e l’inclusione sociale. – Comitato per la lotta alla povertà.

PUBBLICIZZAZIONE:

L’INPS può inviare comunicazioni informative sul RdC a tutti coloro il cui Isee o sue componenti  risultino compatibili con l’accesso al beneficio.

PUBBLICIZZAZIONE:

 I comuni sono tenuti a dare ampia comunicazione delle modalità di accesso al Rei.

Scarica il confronto tra il REI ed il Reddito di Cittadinanza > Download PDF